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Legge Regionale 28 del 25 Settembre 2014.

CANCELLATA!

Il 25 Settembre 2014 la Giunta Regionale del Veneto ha modificato la normativa inserendo una clausola "facoltativa" sull'installazione delle linee vita a titolo permanente negli edifici per le successive fasi di manutenzione.

 

Questo provvedimento ha causato molta confusione e varie rivolte da parte di Spisal, Asl e addetti ai lavori. Purtroppo ci troviamo nuovamente di fronte ad una legge imprecisa e frammentata che sembra differenziata tra Stato, Regioni, Province e Comuni.

 

Va sottolineato che il nocciolo del problema è il transito in sicurezza sui tetti che in mancanza di linee vita deve essere assicurato tramite ponteggi o parapetti che sono molto costosi da installare. E' impensabile montare correttamente Dispositivi di Protezione Collettiva per effettuare semplici e veloci lavori quali:

 

-sistemazione dell'antenna, della parabola o del wi-fi

-pulizia grondaie / sigillatura lucernai /pulizia camini

-sistemazione di tegole /sigillatura guaine

-pulizia pannelli fotovoltaici / manutenzione impianto solare-termico

-semplici ispezioni di controllo ecc

 

Tutte queste sono operazioni frequenti che durano un paio d'ore ed in caso di mancanza di “linee vita” si incentivano comportamenti pericolosi e operazioni ad alto rischio di caduta.

 

La nuova norma rischia di favorire interpretazioni scorrette e per questo verrà rivista e probabilmente cancellata. Chi in questo arco di tempo non installa la "linea vita" richiedendo l'agibilità rischia poi di non ottenerla dovendo installare la linea vita con il tetto già costruito, con annesso aumento di costi e disagi, oltre che di rischi, dato che paradossalmente si andrebbe a sanare tale situazione andando a lavorare su fabbricati già completati e quindi privi di ponteggi e parapetti.

 

In sostanza questo nuovo provvedimento cambia poco la situazione precedente, se non a livello burocratico (alcuni Comuni potrebbero non richiedere il progetto della linea vita).

 

Per i nuovi fabbricati e per le ristrutturazioni resta sottointeso che:

  • L'art.115 del DL.vo 81/2008 non è derogabile da norme regionali. A livello nazionale la linea vita è obbligatoria sulle nuove costruzioni ed è responsabilità del Costruttore consegnare l'immobile provvisto di sistemi atti a consentire l'accesso in sicurezza alla copertura.

  • La linea vita è obbligatoria in tutti gli edifici dove vi sono impianti termico-idraulici, telecomunicazioni, apparecchi industriali ecc dove non si può negare l'esigenza di salire sul tetto periodicamente.

  • Chi redige il Fascicolo Tecnico del Fabbricato (Direttore dei lavori, Progettista, Coordinatore ecc) ha la responsabilità nel prevedere l'installazione della linea vita dove necessaria.

 

La legge 28 del 2014 sembrerebbe invece tollerare alleggerimenti in merito all'installazione di impianti anticaduta su portici, terrazzi, microampliamenti o manutenzioni ordinarie senza modifiche strutturali dove la linea vita può considerarsi superflua e difficilmente utilizzabile, come era già previsto dai casi particolari al cap. 1.5 dell'Allegato “B” nel DGR 97/2012.

 

ATTENZIONE, LA LEGGE 4 DEL 2015 PUBBLICATA SUL BUR HA SUBITO RIPRISTINATO L'OBBLIGATORIETA' DELLA LINEA VITA SU TUTTI I NUOVI EDIFICI E OVUNQUE VI SIANI IMPIANTI TECNOLOGICI!

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