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Tornano gli obblighi delle “Linee Vita” con la Legge regionale 16 marzo 2015, n° 4 (BUR n° 27/2015)

Il 25 Settembre 2014 la Giunta Regionale del Veneto ha modificato la normativa inserendo una clausola "facoltativa" sull'installazione delle linee vita a titolo permanente negli edifici per le successive fasi di manutenzione. Questa modifica è stata subito fortemente condannata dalla Spisal e addetti nel settore dell'anticaduta e delle tecniche antinfortunistiche.

 

A pochi mesi di distanza è stato inserito nel B.U.R. del Veneto del primo aprile 2015 l'obbligatorietà della presenza di un impianto anticaduta permanente per tutti i nuovi edifici, per i lavori strutturali su quelli esistenti e per l'installazione di qualsiasi impianto tecnologico (antenna, fotovoltaico, condizionamento, solare termico ecc). L'Articolo 1 della legge numero 4 del 2015 ripristina quindi l'obbligatorietà di linee vita permanenti nella Regione Veneto.

Articolo 1: Modifica dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l'uso del territorio” e successive modificazioni, e disposizioni attuative e transitorie.

 

Dopo il comma 1 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente:

  • 1 bis. Le misure preventive e protettive di cui al comma 1 devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell’intervento edilizio nel caso in cui l’intervento riguardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l’accesso alla copertura in quota per il transito dell’operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali. La revisione periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima dell’accesso al tetto, se effettuato con l’uso dei dispositivi di sicurezza installati.”.

  • 2. Il comma 2 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è così sostituito: “2. Per le finalità di cui al comma 1 bis il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive.”.

  • 3. Dopo il comma 4 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente:

  • “4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento del Consiglio regionale di cui al comma 2.”.

 

Obiettivi e contenuti:

La novità riguarda la controversa disciplina dei cosiddetti “lavori in quota”. Si tratta di alcuni miglioramenti trodotti alle norme regionali, già modificate di recente, per raggiungere un ponderato equilibrio tra la necessità di tutelare le condizioni di sicurezza e quella di contenere gli impatti e i costi a carico degli operatori e dei proprietari degli immobili, tenuto conto della tipologia degli interventi edilizi da assoggettare agli obblighi di legge.

 

Riassumendo, in sintesi:

Quando si realizzeranno nuove costruzioni o si eseguiranno lavori strutturali che riguardano la copertura degli edifici, dovranno essere installati i dispositivi di ancoraggio e sicurezza strettamente necessari per consentire l’accesso agli impianti (antenne, camini, pannelli solari e fotovoltaici, serbatoi, ecc.) e i relativi lavori di manutenzione.

 

L'obbligatorietà della linea vita, quindi, è assolutamente confermata.

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