top of page

Cadute dall'alto: Documentazione linee vita.

ALLEGATO B
Dgr n. 97 del 31.01.2012
ISTRUZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L’ACCESSO, IL TRANSITO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.
documenti linea vita padova venezia

Cap. 4 Documentazione e informazioni sulle misure predisposte.

A lavori ultimati, l’impresa/installatore produce la seguente documentazione:

  • dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;

  • certificazioni del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali e componenti utilizzati;

  • dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale.

  • registro di manutenzione e revisione che VENETOLINEAVITA offre direttamente

 

Al personale incaricato dell’esecuzione dei lavori successivi (impresa o lavoratore autonomo), devono essere fornite da parte del committente/amministratore le informazioni scritte sulle misure tecniche predisposte e le istruzioni per un loro corretto utilizzo.Ciò al fine di eseguire i lavori commissionati tenuto conto delle caratteristiche dell’opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati e delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive necessarie. Tali informazioni devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall’interno dell’edificio medesimo e non esistano dispositivi fissi per accedervi. Con riferimento alla sicurezza dei lavori di manutenzione in quota ed agli obblighi introdotti nel territorio regionale dall’art. 79 bis della L.R. 61/85 (inserito dall’art. 12, comma 1, della L.R.4/2008), la Giunta Regionale ha approvato con propria Delibera 97/2012 l’aggiornamento delle“Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza” già approvatecon DGR 2774/2009.

In vista di un’ulteriore semplificazione del procedimento, la stessa DGR demandava alla Direzione Prevenzione di individuare all’interno del campo di applicazione dell’art. 79 bis alcunicasi per i quali, in considerazione della loro frequenza e specificità, siano progettabili misurealternative a quelle delineate nella DGR 97/2012, Allegato B (cap. 1.2, 1.3, 1.4). A tale proposito la scrivente, con il supporto di un gruppo rappresentativo degli operatori ULSS e dei professionisti del settore edile, ha elaborato un documento tecnico, allegato alla presente, nel quale vengono individuati per tre casi particolari misure per la protezione e prevenzione dei rischi, diverse da quelle di cui alla citata DGR 97/2012, ma parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.

In riferimento ai suddetti specifici casi, analogamente all’ipotesi in cui le misure progettate siano pienamente rispondenti alle istruzioni tecniche di cui all’Allegato B della DGR 97/2012 (cap.1.2., 1.3, 1.4), il progettista può sottoscrivere un’asseverazione di conformità se le misure per laprotezione e prevenzione dei rischi progettate corrispondono a quelle individuate nel documentoallegato. Sussistendo le suddette caratteristiche, la verifica di conformità all’art. 79 bis della L.R.61/85 del progetto presentato con la domanda di rilascio del permesso di costruire, ma anche dell’opera da realizzare a seguito della denuncia di inizio attività – SCIA, non comporta alcuna valutazione tecnico-discrezionale. Ne deriva che la positiva conclusione del procedimento nonrichiede l’emissione di parere sanitario di cui all’art. 5 del DPR 380/01. Diversamente, per il rilascio del permesso di costruire relativo a progetti che prevedono larealizzazione di misure di prevenzione e protezione per la sicurezza delle manutenzioni in quota alternative a quelle delineate nei cap. 1.2, 1.3, 1.4 dell’Allegato B della DGR 97/2012 e/o per casi diversi da quelli individuati, è necessaria l’espressione del parere sanitario da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS che, a seguito della propria valutazione tecnico discrezionale,verifica la rispondenza del progetto alla normativa di sicurezza vigente.

bottom of page