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Cadute dall'alto: Legge Regionale 61 del 1985

Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 (BUR n. 27/1985)
NORME PER L’ASSETTO E L’USO DEL TERRITORIO Art. 79 bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.

 Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata lla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella sucessiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in consdizioni di sicurezza.

Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costuituisce causa ostantiva al rilascio della concessione ddilizia o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficaci ella denuncia di inizio attività. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresi adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del Rilascio del certificato di abitabilità.

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