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Cadute dall'alto: casi particolari linee vita.

ALLEGATO B
Dgr n. 97 del 31.01.2012
ISTRUZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L’ACCESSO, IL TRANSITO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.
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Cap. 1.5 Casi particolari.

All’interno del campo di applicazione dell’art. 79 bis della L.R. 65/81 si individuano alcuni casi particolari per i quali, in considerazione della loro frequenza e specificità, sono identificate misure alternative a quelle delineate nella DGR 97/2012, Allegato B (cap. 1.2, 1.3, 1.4), ritenute parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.

 

Il progettista, nel rispetto degli obblighi imposti dall’art. 22 del D.Lgs. 81/08, può sottoscrivere un’asseverazione di conformità delle misure progettate rispetto a quelle sotto individuate facendo riferimento allo specifico caso. In tal caso la verifica di conformità all’art. 79 bis della L.R. 61/85 del progetto presentato con la domanda di rilascio del permesso di costruire, e dell’opera da realizzare a seguito della denuncia di inizio attività – SCIA, non comporta alcuna valutazione tecnico-discrezionale né l’emissione del parere sanitario di cui all’art. 5 del DPR 380/01.

 

Interventi edilizi su coperture di edifici residenziali esistenti per i quali sussiste impossibilità tecnica di accesso dall’interno.

La progettazione delle misure di sicurezza per l’accesso alla copertura deve prevedere l’installazione di sistemi di aggancio e fissaggio per una scala portatile in dotazione all’edificio. Il punto di sbarco, progettato nel rispetto della normativa disicurezza, non potrà essere collocato ad altezza superiore a m. 7 dal suolo.

 

Interventi edilizi riguardanti coperture (nuove o esistenti) non portanti.

La progettazione delle misure di sicurezza deve prevedere il divieto di accesso alla copertura e l’apposizione di idonea segnaletica, evidente ed indelebile, che ne sancisca il divieto. Le soluzioni di sicurezza progettate per l’esecuzione dei lavori di manutenzione non devono prevedere lo sbarco sulla copertura. In caso di installazione su coperture non portanti di elementi fissi (camini, antenne, pannelli solari, ecc.) o impianti che necessitano di successiva manutenzione, la progettazione delle misure di sicurezza deve prevedere la predisposizione di percorsi sicuri tramite andatoie, passerelle, piani di camminamento esclusivamente per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sugli stessi (punto 1.3 dell’Allegato DGR 97/2012). Se si tratta di coperture già esistenti per le quali sussiste l’impossibilità tecnica di realizzare percorsi sicuri, le soluzioni di sicurezza progettate per l’esecuzione dei lavori di manutenzione non devono prevedere lo sbarco sulla copertura.

 

Interventi edilizi riguardanti manufatti/tettoie di dimensioni ridotte, tali per cui gli interventi di manutenzione siano sicuri solo lavorando con idonee attrezzature dal bordo della copertura, senza salirvi.

La progettazione delle misure di sicurezza per la manutenzione degli elementi strutturali e di copertura e su eventuali elementi fissi (camini, antenne, pannelli solari,ecc) o impianti deve prevedere il divieto di accesso alla copertura e l’apposizione di idonea segnaletica, evidente ed indelebile, che ne sancisca il divieto. Le soluzioni di sicurezza progettate per l’esecuzione dei lavori di manutenzione devono prevedere modalità di esecuzione degli interventi dal bordo della copertura.

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