Cadute dall'alto: Legge Regionale 4 del 2008
Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 4 (BUR n. 54/2008)
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, PARCHI E PROTEZIONE DELLA NATURA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE
Art. 12 – Inserimento dell’articolo 79 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.
Dopo l’articolo 79 della legge regionale 27 giugno 1985, n 61 è aggiunto il seguente articolo 79 bis: Le disposzioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli interventi edilizi da realizzare successivamente all’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma medesimo.
Sanità e igiene pubblica
Deliberazioni della Giunta Regionale N. 97 del 31 gennaio 2012
Approvazione note di indirizzo per l'applicazione dell'art. 79 bis della L.R. 61/85, come modificata dalla L.R. n. 4/2008, aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.
NOTE PER LA TRASPARENZA: Dopo più di due anni dall’entrata
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 97 del 31.01.2012
OGGETTO: Approvazione note di indirizzo per l’applicazione dell’art. 79 bis della L.R. 61/85, come modificata dalla L.R. n. 4/2008, aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso in vigore dell’art. 79 bis della L.R. 61/85 (sulla sicurezza dei lavori di manutenzione in quota), tenendo conto di alcune modifiche legislative intervenute a livello nazionale e delle richieste di chiarimento pervenute, il provvedimento approva un documento utile all’interpretazione della norma e al superamento di alcuni aspetti di criticità emersi, dando anche alcune indicazioni per la semplificazione del procedimento di valutazione dei progetti per interventi edilizi rientranti nel campo di applicazione della stessa.
La delibera approva altresì l’aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza, già approvate con DGR 2774/2009. La delibera non prevede impegno di spesa. Ai fini di prevenzione dei rischi di infortunio da caduta dall’alto, l’art. 12, comma 1, della L.R. 4/2008 ha aggiunto l’art. 79 bis al testo della legge regionale 61/85 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.
Il comma 1 della suddetta norma stabilisce che i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. L’art. 12 comma 2 della L.R. 4/2008 dispone che l’art. 79 bis, comma 1, si applica a tutti gli interventi edilizi da realizzare successivamente all’entrata in vigore del provvedimento della Giunta Regionale che definisce le istruzioni tecniche per l’adozione delle misure preventive e protettive (art. 79 bis, comma 2, L.R. 61/85).
Il suddetto provvedimento, con il titolo “Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza” è stato approvato con DGR n. 2774 del 22.09.2009, pubblicata sul BUR n.86 del 20.10.2009. L’art. 79 bis della L.R. 61/85 si applica dunque a tutti gli interventi edilizi per i quali la richiesta di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività siano state presentate successivamente alla data di pubblicazione della citata delibera, indipendentemente dall’avvenuto adeguamento del regolamento edilizio cui deve provvedere ciascun Comune ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
Ciò premesso, a più di due anni dall’entrata in vigore delle suddetta normativa, tenendo conto delle modifiche legislative intervenute a livello nazionale e che hanno riguardato anche i titoli abilitativi necessari per l’esecuzione degli interventi edilizi (art. 19 L. 241/90 come modificato dalla L. 122/2010 che ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività SCIA) e il procedimento per l’ottenimento del permesso di costruire (art. 20 D.Lgs. 380/2001 come modificato dalla L. 106/2011 che ha esteso i casi in cui la domanda di permesso di costruire può essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità del progettista), recependo inoltre le richieste pervenute dai professionisti tenuti a dare applicazione concreta alla normativa e dai Comuni che devono adeguarsi alla stessa nei procedimenti urbanistici di propria competenza, la Direzione Prevenzione, con la collaborazione di apposito gruppo tecnico, ha elaborato un documento utile all’interpretazione della normativa e al superamento di alcuni aspetti di criticità emersi. Nell’allegato A al presente provvedimento è definito il campo di applicazione dell’art. 79 bis citato, la documentazione da allegare ai progetti e alla domanda di certificato di agibilità, le modalità di verifica della conformità dei progetti all’art. 79 bis e le conseguenze per il mancato adempimento dello stesso.
In particolare, in vista della semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzati all’ottenimento del permesso di costruire, in adempimento di quanto previsto con L 106/2011 nella parte in cui modifica l’art. 20 del DPR 380/2001, l’ allegato A specifica il contenuto della dichiarazione di conformità del progettista alla norma di cui all’art. 79 bis. Si stabilisce infatti che il progettista può asseverare la conformità del progetto alla suddetta norma se le misure protettive e preventive progettate sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche definite a livello regionale. In tali casi le amministrazioni comunali verificata la completezza della documentazione allegata al progetto, non avendo la necessità di compiere valutazioni tecnico-discrezionali sul rispetto della suddetta norma di sicurezza, non richiederanno il parere sanitario all’AULSS di competenza (art. 5 del DPR 380/01 e art. 20 del DPR 380/01 come modificato dalla L. 106/2011). Diversamente, nei casi in cui (a causa di particolari vincoli costruttivi derivanti da norme urbanistico-edilizie o di tutela del patrimonio storico e paesaggistico, o di impedimenti tecnici che non consentono l’adozione di misure fisse di prevenzione e protezione) siano stati progettati sistemi alternativi a quelli delineati nelle istruzioni tecniche regionali , la verifica tecnico-discrezionale di conformità dei sistemi adottati alla normativa di sicurezza e della loro efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni è compiuta dall’AULSS in sede di espressione del parere sanitario rilasciato su richiesta dell’interessato o dell’amministrazione comunale (art. 5 DPR380/01). Nell’allegato B al presente provvedimento si è provveduto all’aggiornamento delle “Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”. L’allegato sostituisce integralmente quello già approvato con DGR 2774/2009 avendo provveduto ad alcune integrazioni/correzioni dello stesso ed all’aggiunta di alcuni paragrafi nei capitoli 1 e 1.5. In vista di un’ulteriore semplificazione del procedimento si demanda alla Direzione Prevenzione per alcuni casi specifici di frequente riproposizione, l’identificazione di misure alternative a quelle di cui all’allegato B (cap.1.2, 1.3, 1.4), ma parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni. In tali casi la dichiarazione sottoscritta dal progettista che asseveri la conformità alle misure individuate a livello regionale non richiede la verifica tecnico-discrezionale del progetto rispetto all’ottemperanza all’art. 79 bis della L.R. 61/85, rendendo non necessario sul suddetto punto il parere sanitario di cui all’art. 5 del DPR 380/01. Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, comma 2, dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
-VISTO l’art. 79 bis della legge regionale 61/85 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.
-VISTO l’art. 20 del DPR 380/2001 come modificato dalla L. 106/201.
-VISTA la DGR 2774 del 22.09.2009.
DELIBERA
-
di approvare l’allegato A al presente provvedimento quale parte integrante sostanziale dello stesso, contenente le note di indirizzo per l’applicazione dell’art. 79 bis della L.R. 61/85;
-
di approvare l’allegato B al presente provvedimento quale parte integrante sostanziale dello stesso contenente l’aggiornamento delle “Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”. L’allegato sostituisce integralmente quello già approvato con DGR 2774/2009 avendo provveduto ad alcune integrazioni/correzioni dello stesso ed all’aggiunta di alcuni paragrafi nei capitoli 1 e 1.5;
-
di demandare alla Direzione Prevenzione per alcuni casi specifici di frequente riproposizione, l’identificazione di misure alternative a quelle di cui all’ allegato B (cap. 1.2, 1.3, 1.4), ma parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni;
-
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
-
di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.