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Montaggio del ponteggio.

  • Devono essere installate idonee impalcature, ponteggi od opere provvisionali per i lavori che si eseguono oltre i 2 m. di altezza atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose (art.16, DPR n.164/56).

  • Le operazioni di montaggio dei ponteggi dovranno essere eseguite sotto il diretto controllo del preposto ai lavoratori (art.17, DPR 164/56).

  • Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato conformemente al progetto e a regola d’arte (art.36, DPR 164/56).

  • Le operazioni di montaggio devono essere effettuate da personale pratico e fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione (art.36, DPR n.164/56).

  • Nel montaggio è da escludere l’ipotesi di apportare modifiche in autonomia.

  • Una volta controllato il piano di appoggio viene eseguito il tracciamento della struttura e vengono posti in opera i telai di base; devono essere verificate costantemente la distanza tra ponteggio ed edificio, la verticalità dei montanti, l’orizzontalità dei correnti e dei traversi (Circ. Min. Lav. 80/86).

  • E’ necessario non anticipare il montaggio rispetto allo sviluppo della costruzione, in ogni caso è comunque necessario non superare mai i 4 metri di dislivello.

  • L’altezza dei montanti deve superare di almeno 1,20 il piano di gronda o l’ultimo impalcato (art.20 DPR 164/56).

  • Non è consentito utilizzare elementi facenti parte di ponteggi di tipo diverso e/o misto, ancorché trattasi di elementi di ponteggi autorizzati, a meno che ciò non sia previsto da uno specifico progetto (Circ.22/11/1985 n.149).

  • Operando dal basso, mettere in opera le tavole di impalcato del 1° piano di ponteggio.

  • Attuato il primo orizzontamento si mettono in opera gli ancoraggi e si controlla la verticalità dei montanti; il ponteggio deve essere ancorato a parti stabili dell’edificio e comunque deve essere sempre presente un ancoraggio ogni 22 mq di superficie (art.20 DPR n.164/56).

  • Accedere al primo piano di impalcato attraverso la scala e la botola, quindi ancorare il moschettone del proprio dispositivo di trattenuta alla linea di ancoraggio (fettuccia di ancoraggio che si assicura girandola intorno ai montanti) che deve essere adeguatamente messa in tensione.

  • Si consiglia di completare la costruzione degli impalcati piano per piano, anziché salire solo con una o due tavole, operando dal di sotto, ossia dal piano di tavole sottostante a quello di esecuzione

  • Gli ancoraggi e le controventature devono essere in numero sufficiente e realizzati in conformità alla relazione tecnica (art.33 DPR 164/56)

  • Il ponteggio deve essere collegato elettricamente a terra almeno ogni 25 metri di sviluppo lineare, secondo il percorso più breve possibile evitando brusche svolte e strozzature (art.39 DPR 547/55); i conduttori di terra devono avere sezione non inferiore a 35 mm² (CEI 81-1).

  • I ponteggi di sviluppo perimetrale minori di 25 m devono avere non meno di due collegamenti a terra (CEI 81-1).

  • Nel corso del montaggio agli incastri dei singoli elementi metallici del ponteggio non devono venire interposti materiali isolanti.

  • L’estremità inferiore dei montanti deve essere sostenuta da una piastra metallica di base (basetta) atta a ripartire il carico sul piano d’appoggio (art.35 DPR 164/56; art.5 DM 2/9/68)

  • Evitare di poggiare le basette direttamente sull’asfalto.

  • Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte di servizio e posto a distanza non superiore a 2,50 m, che ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola (art.27 DPR 164/56).

  • La costruzione del sottoponte può essere omessa per i lavori di manutenzione e riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

  • Gli impalcati e ponti di servizio, le passarelle, le andatoie che siano posti ad altezza superiore a 2 m, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto alto non meno di 1 metro, di una tavola fermapiede alta non meno di 20 cm, messa di taglio e aderente all’intavolato, e di un traverso intermedio posto ad una distanza non uperiore a 60 cm dal corrente superiore; fissati alla parte interna dei montanti (art.24 DPR 164/56).

  • Nel caso si utilizzino tavole o impalcati metallici, occorre inserire il fermo antisollevamento.

  • Le tavole di legno costituenti il piano di calpestio di ponti, sottoponti, passarelle e andatoie devono (art.23 DPR 164/56; art.2 DM 2/9/68):

  1. essere idonee per spessore e larghezza (cm 4x30 oppure 5x20)

  2. poggiare almeno su tre traversi del ponteggio metallico (su quattro se il ponteggio è di legno)

  3. essere in buono stato di conservazione

  4. non presentare parti a sbalzo

  5. avere le estremità sovrapposte per non meno di 40 cm

  6. essere ben accostate tra loro in modo tale da non far passare materiale anche minuto

  7. assicurate contro gli spostamenti

 

  • Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti sia trasversali che longitudinali, essere fissate in modo che non possono scostarsi dalla posizione in cui sono state collocate o scivolare sui traversi metallici e ben accostate tra loro a coprire tutto lo spazio tra i montanti contrapposti. Verso l’edificio, è ammessa una distanza fino a 20 cm tra muro ed intavolato solo quando debbono essere eseguiti lavori in finitura della parete. Negli altri casi il ponteggio deve essere accostato alla parete (art.23 e art.38 DPR 164/56).

  • Devono essere predisposti idonei sistemi per l’accesso ai piani di lavoro (scale o ascensori) al fine di evitare la salita e discesa lungo i montanti (art.38 DPR 164/56)

  • Se avviene, come d’uso, che si accede ai vari piani del ponteggio tramite scale portatili, queste devono risultare vincolate, disposte non in prosecuzione una dell’altra, sporgere di almeno 1 metro oltre il piano di arrivo e se allestite verso la parte esterna devono essere provviste di corrimano-parapetto (art.8 DPR 164/56).

  • Se alla base del ponteggio è previsto il transito di persone e/o di mezzi è necessario installare mantovane lungo la facciata esterna che trattengano materiali e oggetti caduti accidentalmente. La prima mantovana deve essere montata all’altezza di circa 4 metri da terra, raccordata ad un impalcato e deve essere ripetuta ad intervalli di 12 metri. Se invece la mantovana ha proiezione orizzontale di almeno 1,5 metri, ne è sufficiente una sola, a quattro metri di quota, per qualsiasi altezza del ponteggio (art.28 DPR 164/56).

  • Se alla base del ponteggio non è previsto il transito di persone e/o mezzi, occorre darne segnalazione con appositi cartelli e altro sistema (transenne, strisce con bande bianche e rosse, ecc.) (art.2 D.lgs n.493/96).

  • Teli o reti non esonerano dall’obbligo di applicare i parasassi (mantovane) in corrispondenza dei luoghi di transito, devono essere contenuti all’interno dei correnti o, in ogni caso, devono essere fissati molto saldamente. La presenza di teli così come di affissi pubblicitari sul fronte del ponteggio aumenta la superficie esposta al vento, pertanto incombe l’obbligo all’utilizzatore di una apposita verifica di calcolo a cura di un professionista abilitato e di tenerne copia presso il cantiere (Circ.22/11/1985 n.149).

  • Deve essere esposto in cantiere, in modo chiaramente visibile, un cartello riportante le caratteristiche essenziali del ponteggio e, più precisamente (Circ.22/11/1985 n.149):

  1. natura (da costruzione o da manutenzione)

  2. numero complessivo degli impalcati

  3. numero degli impalcati su cui è consentita l’attività lavorativa e carichi ammissibili.

  • Il montaggio di apparecchi di sollevamento sui ponteggi è consentito per apparecchi aventi portata non superiore a 200 kg e sbraccio non superiore a 1.20 m alla condizione seguente:

  1. che venga raddoppiato il montante interessato, realizzando tale raddoppio con tubi collegati da giunti resistenti a trazione e attuando un adeguato sistema di ancoraggio

  2. il raddoppio viene effettuato affiancando al montante interessato, per tutta la sua altezza, un tubo collegato, mediante giunti, in corrispondenza del piede di ciascun telaio. Tubo e giunti debbono appartenere ad un ponteggio autorizzato.

  • Verificare che gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri siano muniti di dispositivo che impedisca la discesa libera del carico (art.58 DPR 164/56).

  • Verificare che il ponteggio sia realizzato dove necessario.

  • Il personale addetto al montaggio dei ponteggi dovrà essere dotato del seguente equipaggiamento fornito dall’Impresa:

  1. cintura di sicurezza ad imbraco totale regolarmente approvata a norma europea.

  2. fune di trattenuta con moschettone lunga al massimo 1,50 m, se semplice, 2 m se provvista di dissipatore di energia nel rispetto di quanto previsto nello specifico riconoscimento di efficacia (DM 28 maggio 1985), oppure secondo quanto previsto nel certificato a norme europee vigenti.

  3. arrotolatore a norma europea sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art.10 DPR 164/56 o comunque delle modalità di impiego in modo che sia evitata la caduta oltre la lunghezza ammessa

  4. guanti da lavoro

  5. casco di sicurezza con sottogola

  6. calzature di sicurezza con suola flessibile antisdrucciolevole

  7. livella torica

  8. filo a piombo

  9. chiavi serra bulloni 21÷22 lunghe circa 28 cm

  10. squadra metallica

Il personale addetto segnalerà tempestivamente eventuali carenze della suddetta attrezzatura.

  • La chiave per il serraggio dei bulloni deve essere assicurata alla cintola con unmoschettone di sicurezza anziché con gli usuali ganci metallici.

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