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Obblighi sui ponteggi.

DIVIETI

  • Non sovraccaricare mai il piano di lavoro del ponteggio e non depositare i materiali pesanti su un unico tratto del ponteggio: il tavolato del piano di lavoro potrebbe cedere. Distribuire invece i pesi lungo tutto il ponte, disponendoli preferibilmente vicino ai montanti.

  • Non depositare violentemente i pesi sui tavolati.

  • Non correre o saltare sul piano di lavoro.

  • Non apportare nessuna modifica al ponteggio senza l’intervento del personale specializzato che ha effettuato il montaggio e, ove occorra, il consenso del progettista.

  • Non gettare mai niente dal ponteggio: usare gli appositi canali di scarico.

  • Non togliere tavole, anche provvisoriamente, dagli impalcati dei ponti.

  • Non arrampicarsi lungo i montanti del ponteggio.

  • Non consumare pasti sul ponteggio.

  • Non lavorare con utensili elettrici portatili o con apparecchiature mobili alimentate direttamente dalla tensione di terra (CEI 64-8)

  • Non si devono mai gettare dall’alto gli elementi costituenti il ponteggio.

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

  • Cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, oltre la imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia.

  • Una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell’impalcato.

  • Un organo d’ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di attacco per la cintura di sicurezza.

  • Elmetto con sottogola.

  • Calzature con suola flessibile antisdrucciolevole

  • Guanti.

L’utilizzatore del DPI dovrà verificare prima dell’utilizzo che sul dispositivo sia riportata in modo visibile, leggibile ed Indelebile e per tutto il periodo di durata del DPI stesso, la marcatura CE.

INFORMAZIONE

  • Rischi per la sicurezza: Caduta di persone dall’alto, investimento da parte di materiali caduti dall’alto, scivolamenti, eccessivo sovraccarico dei ponti, crollo del ponteggio o di parti di esso, trascinamento del ponteggio da parte del gancio della gru, contatto elettrico accidentale con conduttori in tensione o per mancato isolamento del ponteggio o per utilizzo di ettroutensili non a norma, esposizione delle mani o di altre parti del corpo a sostanze nocive contenute nelle resine utilizzate per il fissaggio degli ancoraggi a tassello chimico ed inalazione delle stesse, inalazione di polveri durante l’effettuazione di fori per gli ancoraggi.

  • Rischi per la salute, possibili danni: Lesioni temporanee o permanenti derivanti da caduta dall’alto, tagli, ferite, abrasioni, schiacciamenti delle mani, punture di chiodi e contusioni ai piedi, lesioni dorso lombari, elettrocuzione, irritazioni degli occhi e delle vie respiratorie da polveri, decesso.

  • Misure preventive: Informazione sulle procedure di montaggio, impiego, smontaggio dei ponteggi (libretto allegato alla autorizzazione ministeriale). Informazioni sul corretto uso dei DPI, Informazione dettagliata sulle corrette procedure di svolgimento delle varie lavorazioni, Informazioni sulla movimentazione manuale dei carichi, Affissione della adeguata segnaletica di sicurezza.

 

FORMAZIONE ADDSTRAMENTO

  • Addestramento per il corretto uso dei DPI.

  • Dal 19 luglio 2005, quando entreranno in vigore le disposizioni del D.lgs n. 235 del 8 luglio 2003 che aggiunge all’art.36 del D.lgs n.626/1994 l’art.36-quater (obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi), il personale addetto al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi metallici dovrà essere adeguatamente formato, così come gli stessi preposti a sorvegliare le operazioni di cui sopra. La formazione deve essere mirata ai rischi connessi alle attività di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, completa di prove pratiche in grado portare a conoscenza degli addetti le corrette tecniche di lavoro ed in particolare deve riguardare:

  1. la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

  2. la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;

  3. le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

  4. le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;

  5. le condizioni di carico ammissibile;

  6. qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

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